Bicidi Trasmissioni - Macchine da giardino


Informazioni generali



 

Condizioni d'acquisto

CONDIZIONI GENERALI di ACQUISTO
Il presente documento contiene le condizioni generali di acquisto (di seguito “Condizioni di Acquisto”) della società Bi.Ci.Di. S.r.l. (di seguito “BICIDI”), con sede legale in Via dei Mandorli 38/40, San Colombano al Lambro, Italia.


1. Principi generali
1.1 Le Condizioni di Acquisto qui di seguito riportate regolano tutti i rapporti che verranno instaurati tra BICIDI ed il fornitore, come indicato nel frontespizio (di seguito “Fornitore”), aventi ad oggetto richieste di offerta, ordini e/o contratti di acquisto relativi ai prodotti meglio descritti nelle richieste di offerta, ordini e/o contratti di acquisto medesimi (qui di seguito e per brevità definiti “Prodotti”).
1.2 Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni di Acquisto saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto da BICIDI ed avranno valore solo per gli ordini e/o contratti di acquisto a cui si riferiscono. Pertanto, ogni disposizione in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni di Acquisto, introdotta dal Fornitore, sarà considerata nulla o priva di effetto, salvo che venga espressamente accettata per iscritto da BICIDI.

2. Perfezionamento e Conclusione del Contratto di Acquisto
2.1 La conferma d'ordine che il Fornitore trasmette a BICIDI dovrà contenere l'accettazione delle presenti Condizioni d’Acquisto e delle condizioni particolari contenute nella richiesta d’ordine di BICIDI.
2.2 Il contratto si intende concluso quando BICIDI riceve la conferma scritta del proprio ordine da parte del Fornitore. Detta conferma scritta potrà essere inviata anche via internet, e-mail o fax.
2.3. In caso di mancata accettazione o conferma dell’ordine da parte del Fornitore entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, l’ordine s’intenderà valido alle condizioni in esse riportate.

3. Consegna dei Prodotti.
3.1 Salvo diverso specifico accordo per iscritto, la consegna dei prodotti al Compratore avviene "DDP" (“Reso Sdoganato”) presso la sede di BICIDI. “DDP” viene interpretato secondo gli INCOTEMS della Camera di Commercio Internazionale, nella versione in vigore alla data dell’ordine di acquisto.
3.2 I termini di consegna indicati da BICIDI o concordati tra le parti sono stabiliti a favore di BICIDI.
3.3. Eventuali ritardi nella consegna e/o consegne parziali daranno luogo, salvo patto contrario, all’applicazione di una penalità convenzionale a favore di BICIDI nella misura del 3 % del prezzo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. Qualora, tuttavia, il ritardo superasse giorni 20 lavorativi, BICIDI avrà diritto di risolvere il contratto in qualunque momento mediante avviso scritto al Fornitore.
3.4 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti, nei disegni e negli ordini di BICIDI potranno essere legittimamente rifiutate da quest’ultima o richiederanno, ai fini della loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto di BICIDI. A tal fine, faranno piena prova le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da BICIDI in fase di accettazione dei beni.
3.5 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell’ordine o nel contratto sono vincolanti per il Fornitore. A tal fine farà fede la data di consegna dei Prodotti nel luogo concordato nell’ordine e/o contratto.
3.6 Il Fornitore risponderà, altresì, direttamente nei confronti di BICIDI di tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore scelto e dei suoi ausiliari, così come sempre il Fornitore sarà l’unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del vettore, senza che questo ultimo possa avanzare alcuna rivendicazione nei confronti di BICIDI.
3.7 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna dei Prodotti in luoghi ed a soggetti diversi da quelli indicatigli da BICIDI, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la consegna, fatto salvo l’integrale risarcimento dei danni.
3.8 In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.
3.9 Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di BICIDI, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non costituirà esonero dalle relative responsabilità per il ritardo nell’effettuazione della prestazione.

4. Prezzi
4.1 I prezzi di vendita, espressi in Euro, si intendono “DDP” (“reso sdoganato”) e potranno, altresì, includere eventuali altri oneri e costi (ad es. costi di trasporto) se indicati in fattura, salvo sia diversamente stabilito dal Venditore nella conferma d’ordine.
4.2 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da BICIDI o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.
4.3 Dal momento in cui BICIDI riceve la conferma d’ordine, i prezzi di vendita non potranno essere modificati dal Fornitore salvo diverso accordo scritto.

5. Condizioni di pagamento
Le condizioni di pagamento verranno concordate con il Fornitore e di volta in volta saranno indicate negli ordini di BICIDI.

6. Garanzia.
6.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti hanno le qualità essenziali per l'uso a cui sono destinati e sono conformi alla legge italiana ed alla normativa CE applicabile nonché ai disegni, alle specifiche e alle richieste di BICIDI oltre ai requisiti di sicurezza secondo la legislazione vigente.
6.2 Il Fornitore presta garanzia per vizi e difetti eventuali dei Prodotti ai sensi della legge applicabile.
6.3. Dopo l'avvenuta denuncia dei vizi ai sensi della legge applicabile, il materiale difettoso sarà ritirato a cura e spese del Fornitore presso la sede di BICIDI.
6.4 BICIDI, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione del Prodotto difettoso o la restituzione del prezzo di acquisto, e/o addebitare al fornitore eventuali costi di riparazione, selezione o di trasporto in caso di resi da parte dei propri clienti a causa del vizio riscontrato, fermo restando qualsiasi ulteriore diritto e rimedio previsto dalla legge applicabile. L'eventuale sostituzione del Prodotto difettoso avverrà presso la sede di BICIDI.
6.5 BICIDI avrà altresì facoltà di sospendere o ritardare i pagamenti in caso di reclami.
6.6 La garanzia concessa in base al presente articolo non sostituisce altre forme eventuali di garanzia, espresse o implicite, siano esse prevista da norme di legge o da consuetudini commerciali.

7. Forza maggiore
7.1. Qualora l’adempimento di qualsivoglia obbligazione contrattuale di BICIDI sia reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili ad essa non imputabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, guerre, rivolte, insurrezioni, sabotaggi, epidemie, restrizioni per quarantena, scioperi, mancanza di mano d'opera, blocchi di trasporto, carenza di energia, eventi naturali ed atti di qualsiasi pubblica autorità, anche straniera, la stessa sarà liberata dall’obbligo di accettare i Prodotti.
7.2 BICIDI, inoltre, avrà la facoltà – salvo ed impregiudicato ogni altro diritto - di recedere in tutto o in parte dal contratto di acquisto qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di BICIDI siano considerevolmente ridotti.

8. Risoluzione del contratto.
BICIDI ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di acquisto concluso sulla base delle presenti Condizioni di Acquisto, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni e dalla normativa applicabile, qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Fornitore che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Fornitore sia posto, a titolo d’esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali.

9. Autonomia.
Qualora qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata invalida, tale invalidità non comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.

10. Diritto Applicabile.
Le presenti Condizioni di Acquisto , così come ogni contratto di acquisto ad esse sottoposto, sono disciplinati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dal diritto italiano.

11. Giurisdizione e Foro competente
Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano (Italia), con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

12. Disposizioni finali
12.1 Le presenti Condizioni di Acquisto sono redatte in lingua italiana.
12.2 Tale versione è l’unica vincolante e dovrà essere considerata prevalente.
12.3 Il testo in lingua inglese è da considerarsi traduzione effettuata a titolo di cortesia.

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